In un’operazione non imponibile o esente, se il cessionario detrae l’imposta addebitagli per errore in fattura è punito con una sanzione proporzionale: il 90% dell’ammontare della detrazione illegittimamente compiuta, previo recupero dell’Iva indebitamente detratta.
A seconda del tipo di errore
Il diritto allo scomputo spetterebbe unicamente se l’errore commesso dal cedente fosse consistito nell’applicazione di un’aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.
Tutt’altro che sibillino il responso contenuto nella risoluzione n. 52/E/2021, che per giunta si assesta sul richiamo al recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24289/2020, alla luce della quale vanno distinte due tipologie di condotte illecite, cui conseguono altrettante (distinte) sanzioni:
- una sanzione fissa (compresa fra 250 euro e 10mila euro) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione;
- una sanzione pari al 90% dell’ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l’imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

