Formazione professionale: i corsi svolti dagli enti accreditati e finanziati da un fondo con risorse di natura pubblica (risoluzione n. 51/E/2021) non sono soggetti ad Iva.
Il fondo di cui trattasi, autorizzato con decreto ministeriale all’attività svolta, opera sotto vigilanza e controllo dell’Anpal. E’ alimentato dal contributo del 4% delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori in somministrazione e promuove percorsi di qualificazione e riqualificazioni volti a favorire le occasioni di lavoro.
L’accreditamento è chiesto dall’ente che svolge l’attività di formazione finanziata dal fondo. I corsi vengono offerti gratuitamente e senza alcuna quota a carico dei partecipanti. Il fondo non si limita al riconoscimento delle società di formazione attraverso il loro accreditamento, ma vigila anche in modo concreto sul corretto svolgimento dei corsi erogati.
Formazione professionale esente in quanto soddisfatta la condizione del riconoscimento
L’AdE specifica che ai corsi di formazione professionale svolti dagli enti accreditati e finanziati dal fondo in argomento con risorse aventi natura pubblica, su richiesta delle Agenzie per il lavoro, può essere applicata l’esenzione Iva prevista dall’articolo 10 del Dpr n. 633/1972.
L’Agenzia ritiene infatti che può intendersi soddisfatta la condizione del “riconoscimento”, in quanto (come già stabilito nel 2008 dalla circolare n. 22/E) sono presenti sia l’accreditamento presso un organismo assimilabile a un ente pubblico, sottoposto alla vigilanza dell’Anpal, sia il finanziamento con risorse aventi natura pubblica effettuato dal fondo nei confronti degli enti di formazione.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

