L’articolo 9-ter del Dl n. 73/2021 (Sostegni bis), inserito in sede di conversione, ha introdotto per diverse categorie di
soggetti la proroga fino al 15 settembre 2021 (senza maggiorazione) dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
Con la risoluzione n. 53 del 5 agosto, l’Agenzia delle entrate svela destinatari e calendario degli adempimenti.
Possono usufruire della proroga:
– soggetti che esercitano attività economiche a cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto MEF di approvazione;
– contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, applicano il regime forfetario agevolato, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
– soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR e che hanno i requisiti
indicati al comma 1 dell’articolo 9-ter);
– coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari o, infine, che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.
Proroga a settembre: il nuovo calendario dei versamenti rateali
Chi sceglie il pagamento rateale può pagare la prima rata entro il 15 settembre, vedendo di conseguenza prorogate anche le successive scadenze, sulle quali saranno dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo a decorrere dal 16 settembre.
Non è, invece, possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Chi ha già versato la prima rata secondo i termini ordinari può proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario, ma per le rate che scadono nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 il termine può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.
Se entro il 15 settembre si effettuano più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza avvalersi del piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo in un’unica soluzione al più tardi entro il 15 settembre 2021,
senza interessi, oppure in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.
Sitografia
www.fiscooggi.it

