Con il messaggio n. 1667/2021 l’INPS ha illustrato le novità normative introdotte dal DL n. 41/2021 (L. n. 69/2021) e gli indirizzi operativi forniti dai Ministeri vigilanti sulle tutele di cui all’articolo 26 del DL n. 18/2020 (L. n. 27/2020).
Le tutele per i c.d. “fragili”
Per quanto attiene, in particolare, alle tutele per i lavoratori fragili di cui all’articolo 26, comma 2 del DL n. 18/2020, con un nuovo messaggio (n. 2842 del 06-08-2021) l’INPS avvisa che procederà ugualmente a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati (pari a complessivi 663,1 milioni di euro per l’anno 2020).
Per il 2021, considerato lo stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del DL n. 41.
Relativamente alla suddetta tutela non sono state previste ulteriori proroghe poiché il recente decreto-legge n. 105/2021 ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell’articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori “fragili” ai fini dello svolgimento di norma della “prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Sitografia
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