È pubblicata – GU n. 188 del 7 agosto 2021 – la legge n. 112 del 30 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del dl n. 79/2021, recante: «Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori».
La legge è entrata in vigore l’8 agosto 2021.
Ricordiamo che il decreto n. 79/2021 ha introdotto, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare (Anf).
L’assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore; questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.
Requisiti d’accesso all’assegno ponte
Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui.
Inoltre, il richiedente deve rispettare uno dei seguenti requisiti, ovvero essere:
- cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE; in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE.
Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.
Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.
Il vantaggio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

