Il dl n. 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis“) e il dl n. 99/2021, intervenendo, tra l’altro, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, hanno previsto nuove misure rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO), in favore dei datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a far tempo dal 1° luglio 2021.
In relazione all’impianto normativo delineato dal dl n. 41/2021 (c.d. “decreto Sostegni“), per la generalità dei datori di lavoro la possibilità di ricorrere agli interventi di integrazione salariale con causale “COVID–19” si è conclusa al 30 giugno 2021.
Successivamente, in sede di conversione del “Sostegni-bis”, la legge 23 luglio 2021, n. 106, entrata in vigore il 25 luglio 2021, all’articolo 1, comma 3, ha abrogato il decreto–legge n. 99/2021, facendone salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge, e ha integralmente recepito le relative disposizioni.
Infine, il dl n. 103/2021, recante “Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”, contiene misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in favore delle imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.
Con la circolare n. 125/2021, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps illustra ora le modifiche apportate dai citati provvedimenti legislativi sulle disposizioni relative ai trattamenti di integrazione salariale e riepiloga le relative istruzioni operative.
Le nuove misure CIGO
Ricordiamo che il Sostegni-bis al comma 1 dell’articolo 40 prevede, per determinate categorie di datori di lavoro, la possibilità di ricorrere – in alternativa agli ordinari ammortizzatori sociali (CIGO/CIGS) – a un particolare trattamento straordinario di integrazione salariale caratterizzato da criteri di calcolo della misura e da una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale.
Si rivolge a tutti i datori di lavoro privato rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale.
Per richiedere il trattamento i datori di lavoro devono:
- avere subìto, nel primo semestre dell’anno 2021, un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;
- avere sottoscritto accordi collettivi aziendali, ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs n. 81/2015, di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (26 maggio 2021), finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sitografia
www.inps.it

