Il decreto-legge n. 73/2021 – articolo 48-bis – incoraggia gli investimenti aziendali in attività di alta formazione professionale.
Già l’ultima Legge di bilancio aveva introdotto una interessante misura agevolativa per incentivare l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e per promuovere l’inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo del Paese.
Il decreto torna sulla misura modificandone alcune caratteristiche ed operando una sostituzione completa del comma 536 dell’articolo 1.
Al via, dunque, l’alta formazione
Il credito d’imposta sulle spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i contribuenti “solari”, nel 2021) per attività di formazione professionale di alto livello spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Ammonta al 25% di quanto speso, da calcolare su un ammontare massimo di 300mila euro per ciascun beneficiario, comunque entro il limite complessivo delle risorse finanziarie messe a disposizione (5 milioni di euro).
Nell’agevolazione ricadono le spese relative al costo aziendale del dipendente durante il periodo di partecipazione a corsi di specializzazione e di perfezionamento che durino non meno di sei mesi e siano svolti in Italia o all’estero, nei settori dello sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.
Vi rientrano le spese riferite a big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose (Internet of Things) e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.
Il bonus va utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Da quando?
E’ importante sapere che le disposizioni attuative saranno dettate da un decreto Mise/Mef entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni-bis”.
La sostituzione del comma
Come sopra accennato, il decreto “Sostegni-bis”, sostituendo il comma 536 della Legge di bilancio 2021, ha apportato alcune modifiche all’impianto originario della nuova misura agevolativa per incentivare l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale e per promuovere l’inserimento di giovani neolaureati nel tessuto produttivo italiano; pertanto, ora:
- l’agevolazione spetta alle imprese, anziché ai soggetti pubblici e privati, come previsto in precedenza;
- il contributo, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Sitografia
www.fiscooggi.it

