L’articolo 11 del decreto-legge 31 n. 183/202 (Legge n. 21/2021) – rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” – dispone (comma 9) che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (…) sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L’INPS dà indicazioni operative sulla sospensione
L’INPS, con la circolare n. 126 del 10 agosto 2021, fornisce indicazioni in ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria derivanti dalla lettura coordinata dell’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020.
Fornisce, inoltre, le istruzioni operative inerenti agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.
Sitografia
www.inps.it

