Il prossimo 2 settembre è ultimo giorno per accedere al contributo a fondo perduto “alternativo”.
È riconosciuto, dietro istanza, ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o di reddito agrario in Italia, che abbiano conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 10 milioni di euro e abbiano subìto un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.
Il provvedimento del 2 luglio 2021 ne ha definito le regole operative e la finestra temporale entro la quale inviare telematicamente l’istanza per accedere all’indennizzo, che per l’appunto scade il 2 settembre.
Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida dedicata, rubricata: “I contributi a fondo perduto del decreto Sotegni-bis“, nella sezione del sito internet “l’Agenzia informa“.
Il contributo “Sostegni-bis per le attività stagionali” è dunque alternativo al contributo “Sostegni-bis automatico”.
Per coloro a cui viene erogato il contributo “Sostegni-bis automatico”, l’importo del contributo “Sostegni-bis attività stagionali” erogato a seguito della presentazione dell’istanza viene determinato in base ai valori indicati su di essa e viene diminuito dell’importo del contributo “Sostegni-bis automatico” percepito, che viene perciò in questo caso conteggiato come un acconto del contributo “Sostegni-bis attività stagionali”.
Chi beneficia dell’alternativo?
Si è detto più sopra che i titolari di partita Iva attivata in data non successiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore dl) e la cui attività e partita Iva non sia cessata alla stessa data, possono presentare l’istanza utilizzando il modello (e relative istruzioni) pubblicato con il provvedimento del 2 luglio scorso.
Nel dettaglio, i soggetti che sono residenti o stabiliti in Italia e che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario.
Ne risultano esclusi gli enti pubblici, i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e le società di partecipazione.
L’accesso al contributo “alternativo” è riservato ai contribuenti che:
- nel 2019 hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 10 milioni euro;
- hanno una media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo 1° aprile 2020 e 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto a quella del periodo 1° aprile 2019 e 31 marzo 2020.
Il requisito del calo del fatturato deve sussistere sempre: nessuna deroga per coloro che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019.
L’istanza per il cfp alternativo
La richiesta di contributo può essere presentata (esclusivamente in via telematica):
- direttamente dal contribuente;
- da un intermediario che può avere una delega onnicomprensiva o una specifica per il contributo “Sostegni-bis attività stagionali”.
Le procedure che si possono utilizzare per la compilazione e trasmissione telematica dell’istanza sono due:
- una procedura web messa a disposizione dall’Agenzia all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”
- un software per la compilazione e il canale telematico Entratel/Fisconline per l’invio.
Sitografia
www.fiscooggi.it

