La cassa dell’Erario chiama al versamento entro il 31 agosto i contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente pagamento dell’intera somma o della prima rata entro il termine del 31 luglio 2021, avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento operoso“.
Il versamento delle imposte, delle ritenute, degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo, va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, o ricorrendo ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate, tranne nel caso di modello F24 di titolare di partita Iva con utilizzo di crediti in compensazione) ovvero tramite intermediario abilitato.
I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, se non utilizzano crediti in compensazione.
I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.
Il beneficio del ravvedimento operoso è legato alla condizione che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Alla cassa anche per i redditi 2020 Pf
Le persone fisiche non titolari di partita Iva, esclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli Isa, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, Redditi Pf 2021), che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno, devono versare la terza rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con interessi dello 0,66%.
La stessa tipologia di contribuenti che si è avvalsa della facoltà di effettuare il versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, deve versare la terza rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.
L’adempimento riguarda i versamenti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi dei soggetti non interessati dall’applicazione degli Isa e non forfettari.
Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche (qualora il saldo finale sia pari a zero, esclusivamente attraverso i canali dell’Agenzia delle entrate) ovvero, in assenza di compensazioni, anche in modalità cartacea presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione.
Sitografia
www.fiscooggi.it

