L’operazione di ripartizione delle quote societarie realizzata dividendo il compendio ereditario e la conseguente operazione di scissione societaria parziale asimmetrica non proporzionale si configurano come operazioni fisiologiche atte a consentire ai soci la prosecuzione autonoma delle attività dell’impresa a loro più congeniali.
Perciostésso, esse non determinano abuso del diritto.
In tutto ciò, però, l’articolata operazione straordinaria non deve rientrare in un più complesso disegno unitario finalizzato alla formazione di “società contenitori”, non operative, e alla successiva rivendita o donazione delle quote delle società con il fine di aggirare le norme che regolano la tassazione ordinaria delle plusvalenze conseguite nell’ambito del reddito d’impresa.
L’Agenzia delle Entrate ritiene, dunque, che le due operazioni prospettate non comportino il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito.
Ripartizione e scissione devono però rispettare le norme del Tuir
Le operazioni rappresentate dovranno, in ogni caso, essere effettuate in ossequio alle disposizioni normative contenute nell’articolo 173 del Tuir e a quelle che disciplinano la fiscalità d’impresa e dei soci (persone fisiche).
L’interpretazione, che ne conferma altre precedenti, è nella risposta AdE n. 555/2021.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

