Le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta, vanno regolarizzate secondo quanto dettato nel provvedimento AdE del 4 febbraio 2021 (risposta n. 570/E del 30 agosto 2021).
Normativamente. Bollo e fattura elettronica
L’articolo 1 della Legge n. 244/2007, comma 209, ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con le Pa, che ha poi riguardato anche i privati.
L’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha, in seguito, disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo, disponendo modalità e termini di versamento.
Per fornire ai contribuenti una procedura utile ai fini del corretto assolvimento dell’imposta, l’articolo 12-novies Dl n. 34/2019 (decreto “Crescita”), ha previsto che l’Amministrazione integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sdi che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, per le quali l’imposta risulta invece dovuta e nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta.
L’AdE deve anche comunicare al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, nonché degli interessi dovuti.
Il decreto del Mef del 4 dicembre 2020 stabilisce, pure, che “qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio … comunica al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta …, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione …”.
In definitiva, posto l’obbligo di regolarizzazione anche per le e-fatture, inviate attraverso il Sdi, che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, per queste ultime, i soggetti indicati nell’articolo 19 Dpr n. 642/1972 non hanno l’obbligo di inviare, per la regolarizzazione, le predette fatture non in regola ai fini dell’imposta di bollo.
Nei casi diversi dalla fatturazione elettronica, invece, restano applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione di cui al Dpr n. 642 sopraccitato.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

