La deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare non va persa se a pagarli è il datore di lavoro. Non concorrono in nessun caso alla formazione del reddito di lavoro dipendente, se nel limite di 5.164,57 euro.
Il Dlgs n. 252/2005 ha immesso modifiche nell’ordinamento tributario, ammettendo la deducibilità anche nei casi di versamento da parte di uno solo dei soggetti del rapporto (lavoratore, collaboratore ovvero datore di lavoro, committente). La risposta n. 589/E del 15 settembre 2021, ricorda al sostituto d’imposta istante che l’espressione contenuta nell’articolo 8, comma 4, del citato decreto, ovvero “somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro” deve essere intesa nel tal senso.
Una diversa interpretazione che porti ad escludere la deducibilità in mancanza di versamenti congiunti, sarebbe in contrasto con la finalità del decreto: favorire il ricorso alla previdenza complementare in assoluta libertà di scelta circa la forma previdenziale e l’ammontare del contributo da versare.
In sostanza, con riferimento ai contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari, nel tempo è stata completamente riscritta la lettera e-bis) dell’articolo 10 del Tuir, che ora prevede la deducibilità dal reddito complessivo dei “contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto”.
I contributi di previdenza complementare sono deducibili nel limite di 5.164,57 euro
Tale ultima norma stabilisce che “i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. (…) Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato TUIR”.
Pertanto, entro la soglia di 5.164,57 euro il sostituto d’imposta, trattenendo l’onere dal cedolino del dipendente, deduce i contributi a carico del lavoratore e non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

