L’articolo 28 del Dpr n. 600/1973, al comma 2 dispone che le “regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”.
La ritenuta a titolo di acconto è, in sostanza, un’anticipazione dell’imposta dovuta dal soggetto, non anche un ulteriore onere fiscale a carico di quest’ultimo, che potrà recuperare la ritenuta subìta sul contributo percepito con la dichiarazione dei redditi, riducendo l’Ires dovuta, ovvero generando un credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione, oppure da chiedere a rimborso.
La disposizione identifica con precisione coloro su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta: regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e privati. Essa stabilisce che la ritenuta deve essere operata a condizione che:
– il destinatario del contributo sia un’impresa;
– i contributi non siano destinati all’acquisto di beni strumentali.
Con la risposta n. 586 del 15 settembre 2021, riguardo i destinatari del contributo l’Agenzia specifica che il termine “imprese” fa riferimento sia a soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali, sia a soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, abbiano conseguito redditi di natura commerciale o che posseggano, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d’impresa.
La norma, evidenzia l’Agenzia, non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, limitandosi a indicare quelli esclusi e dettando, sostanzialmente, un principio di carattere generale, in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province, comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto di beni strumentali.
Tanto detto, in relazione alla domanda se l’istante debba operare la ritenuta prevista dall’articolo 28, nel momento in cui, quale soggetto promotore e responsabile, ripartisce tra i partner, in base a quanto spettante, il contributo incassato, l’Agenzia, nell’osservare che in pratica la cooperativa istante agisce anche per “conto degli altri enti ed organizzazioni (soggetti della partnership) indicati nella Proposta di Progetto approvata“, che il “contributo potrà essere liquidato (…) esclusivamente al Soggetto responsabile (…) che provvederà a ripartirlo tra gli altri soggetti della Partnership in relazione alle spese sostenute o da sostenersi per la realizzazione delle attività“, conclude che la stessa opera come mandatario in nome proprio e per conto anche degli altri partner.
Cioè agisce in forza di un mandato senza rappresentanza e infatti, contabilizza l’intero contributo ricevuto quale “contributo in conto esercizio”, così come fanno anche i partner.
Conclusione agenziale: ritenuta del 4% anche ai partner
La natura di contributo, pertanto, permane anche in capo ai partner , con la conseguenza che all’atto dell’erogazione del contributo a loro favore l’istante dovrà operare la ritenuta del 4% prevista dall’articolo 28, comma 2, del Dpr n. 600/1973.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.it

