I controesodati iscritti all’Aire alla data del 31 dicembre 2019, che beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati, possono esercitare l’opzione e accedere alla misura di vantaggio stabilita dal decreto “Crescita” (risposta n. 594/E del 16 settembre 2021).
Tale misura prevede un’estensione temporale del beneficio fiscale a ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione del 50% del reddito imponibile.
L’ulteriore quinquennio
L’articolo 5, comma 1 Dl n. 34/2019 (il citato decreto “Crescita”), ha modificato i requisiti soggettivi e oggettivi applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato dal 30 aprile 2019, incrementato le percentuali di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili e previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l’estensione del periodo agevolabile.
Ai soggetti di cui sopra, che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato dal 30 aprile 2019, il legislatore ha infatti esteso temporalmente il beneficio fiscale a ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50% del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti.
Sono, alternativamente: l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà.
Tale ultima ipotesi deve realizzarsi successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.
In seguito, la Legge di bilancio per il 2021 (art. 1, c. 50) ha inserito nell’articolo 5 del decreto “Crescita” il comma 2-bis, per consentire l’applicazione dell’estensione (per un quinquennio) del regime speciale per lavoratori impatriati a coloro “che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147”.
I “controesodati”
La risposta agenziale precisa che l’articolo 5, comma 2-bis decreto “Crescita” non contiene alcuna limitazione soggettiva all’esercizio dell’opzione da parte dei soggetti che sono rientrati in Italia usufruendo degli incentivi fiscali di cui alla legge n. 238/2010 (“controesodati“).
I controesodati che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, Dlgs n. 147/2015 sono perciò diventati, a tutti gli effetti, beneficiari del regime agevolativo.
Se, precisa l’Agenzia, l’esercizio dell’opzione risulta precluso dalla norma ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e agli sportivi professionisti, nessuna esclusione è stata, invece, prevista con riferimento ai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 16, comma 4 Dlgs n. 147/2015 e che, alla data del 31 dicembre 2019, erano beneficiari del regime speciale.
Tanto premesso, su parere conforme del Mef l’Amministrazione ritiene che l’opzione in argomento può essere esercitata anche dai controesodati rientrati in Italia usufruendo degli incentivi fiscali di cui alla legge 238/2010, e che poi, essendosi avvalsi della facoltà ammessa dall’articolo 16, comma 4 Dlgs n. 147/2015, dal 2016 o dal 2017 e fino al 2020 hanno beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati, nella versione antecedente a quella risultante dalle modifiche apportate dal decreto “Crescita”.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

