S.T.P.: sul relativo credito d’imposta quattro quesiti impegnano la risposta n. 600/E del 16 settembre 2021.
Il primo quesito verte sulla qualificazione del reddito prodotto dalle società tra professionisti.
L’articolo 10, comma 3, della Legge n. 183 del 2011 consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati (…) dal codice civile, ovvero: società di persone, società di capitali e cooperative.
Le S.T.P. regolate da norma
Il successivo comma 4 stabilisce che possono assumere la qualifica di società tra professionisti (S.T.P.) le società il cui atto costitutivo preveda, fra l’altro, l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci e l’ammissione, in qualità di soci, dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, sempreché il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Il comma 5 stabilisce, inoltre, che la denominazione sociale della S.T.P., in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
In base alle disposizioni richiamate risulta che le S.T.P. possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone che a quelli delle società di capitali ovvero anche al tipo della società cooperativa.
Esse non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile; pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.
Ne consegue che anche per le S.T.P. trova conferma la previsione (articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR), per effetto della quale il reddito complessivo
delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa.
Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P., non assume alcuna rilevanza, pertanto, l’esercizio dell’attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria.
Il secondo quesito riguarda conoscere se, a fronte di un programma di investimenti in beni strumentali, la S.T.P. possa beneficiare sia del credito d’imposta Industria 4.0, sia del credito d’imposta in beni strumentali nuovi.
Destinatari di entrambe le agevolazioni sono i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, tra i quali l’Agenzia delle Entrate ritiene rientri l’istante.
Il terzo quesito verte sulla cumulabilità delle suddette misure agevolative, rispetto al quale l’AdE conferma l’orientamento interpretativo già espresso: in relazione ai medesimi investimenti, é possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
Infine, in relazione al quarto quesito – sulla rilevanza fiscale del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – l’AdE rinvia a quanto chiarito nel 2016, con la circolare n. 34/E.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

