L’articolo 19 del dl n. 73/2021 (legge n. 106) introduce, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale (articolo 1 del dl n. 201/2011, c.d. ACE).
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ovvero essere chiesto a rimborso. In alternativa, può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
In caso di utilizzo del credito in compensazione, non si applicano: il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale; il limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Il provvedimento 17.09.2021 stabilisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, nonché le modalità attuative per la cessione del credito.
Comunicazione Ace dal 20 novembre
In particolare, è previsto che la comunicazione possa essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Le eventuali Le cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Sitografia
www.fiscooggi.it

