Le due ultime leggi di bilancio tracciano il percorso da seguire
Investimento in beni strumentali: con la risposta n. 603 del 17 settembre 2021, l’Agenzia ha chiarito che il coordinamento delle agevolazioni previste dalle leggi di bilancio 2020 e 2021 avviene distinguendo gli investimenti:
– per i quali al 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante, sia stato versato l’acconto del 20% e siano completati entro il 30/06/2021. Ad essi si applica la disciplina della legge di bilancio 2020;
– effettuati a partire dal 16 novembre 2020, che rientrano nella nuova disciplina.
L’investimento nella legge di bilancio 2020
La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 184 a 197) ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano Nazionale Impresa 4.0“, introducendo un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
Le novità sostituiscono, dal 1° gennaio 2021, le disposizioni previgenti su “super ammortamento” (legge n. 208/2015) e “iper ammortamento” (legge n. 232/2016), che restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019.
L’investimento nella legge di bilancio 2021
La legge di bilancio 2021 ha, poi, esteso l’ambito temporale della misura introdotta dalla legge di bilancio 2020, rimodulando il credito.
Limiti temporali per il credito di imposta
Il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
Se gli investimenti vengono effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, si verifica una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dalla legge di bilancio 2020 in relazione agli investimenti aventi ad oggetto i beni materiali “non 4.0”, nonché ai beni degli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, effettuati dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, purché entro il 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
In tale ambito normativo, il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale deve avvenire – spiegano i tecnici dell’Amministrazione finanziaria nella risposta n. 603/2021 – distinguendo gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%.
Tali investimenti, sempre se completati entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020.
Per converso, vige la nuova disciplina per gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, come sopra accennato.
Il fondamento di questa interpretazione sta nella volontà del legislatore di anticipare gli effetti del nuovo regime agevolativo, senza attendere la naturale scadenza dell’ordinario termine del precedente regime (ossia il 31 dicembre 2020).
Il motivo di tale scelta risiede nella necessità di scongiurare un rallentamento degli investimenti “nuovi” (per tali intendendosi quelli intrapresi dal 16 novembre 2020) a causa del cosiddetto “effetto annuncio“, che – a seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge di bilancio per l’anno 2021, avvenuta proprio il 16 novembre 2020 – avrebbe spinto i soggetti interessati ad aspettare il 1° gennaio 2021 per poter beneficiare direttamente di un regime, in linea generale, più vantaggioso.
Sitografia
www.foscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

