L’articolo 2, commi da 31 a 35 della legge n. 92 del 2012 disciplina il c.d. ticket di licenziamento.
In particolare, il comma 31 (modificato dalla legge n. 228 dello stesso anno) dispone che: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI [oggi NASpI], intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Con la circolare n. 40/2020, l’INPS forniva un quadro riepilogativo delle fattispecie che comportano l’obbligo contributivo in argomento e delle tipologie contrattuali per le quali, invece, il contributo non è dovuto.
La circolare n. 137 del 17 settembre 2021 precisa, al riguardo, che ulteriori ipotesi di esclusione dall’obbligo contributivo sono state illustrate con il messaggio n. 3920/2020 e con la circolare n. 48/2021, con riferimento alle risoluzioni dei rapporti di lavoro determinate e concordate ai sensi del dlgs n. 148/2015 (articolo 41, comma 5-bis), come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge di bilancio 2021 (indennità mensile relativa al c.d. contratto di espansione).
Il contributo in parola è scollegato dall’importo della prestazione individuale.
Di conseguenza, esso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro (part-time o full-time).
Alla luce di ciò, al fine di determinare l’esatto importo dovuto è necessario prioritariamente determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole di computo esposte al paragrafo 3.1 della già citata circolare n. 40/2020; il contributo deve essere infatti calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi.
Considerato che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Nel “ticket licenziamento” il contributo varia
La misura del contributo nelle ipotesi di licenziamento collettivo è determinata utilizzando, per ogni singolo lavoratore, i criteri sopraesposti e considerando altresì:
se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, ha formato o meno oggetto di accordo sindacale. Diversamente, a decorrere dal 1° gennaio 2017 il contributo è moltiplicato per 3 volte;
se l’azienda che ha intimato il licenziamento collettivo rientra nel campo di applicazione della CIGS ed è quindi tenuta alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria. Dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, l’aliquota percentuale del c.d. ticket di licenziamento è innalzata all’82% (legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Sono esclusi dall’innalzamento dell’aliquota i licenziamenti collettivi la cui procedura sia stata avviata entro il 20 ottobre 2017, ancorché le interruzioni del rapporto di lavoro siano avvenute in data successiva al 1° gennaio 2018 (circolare n. 40/2020).
Sitografia
www.inps.it

