Sul trattamento fiscale dei contributi e delle indennità da Covid, l’Amministrazione fiscale specifica che il principio di carattere generale per cui concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non è applicabile ad ogni contributo.
Il corretto trattamento fiscale secondo legge
Sugli ulteriori sussidi, l’articolo 10-bis del “decreto Ristori” prevede che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Il corretto trattamento fiscale secondo Fisco
In considerazione del tenore letterale della predetta disposizione, nella risposta n. 618 del 20 settembre 2021 il Fisco ritiene che, in linea di principio, «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati» che soddisfano contestualmente tutti i requisiti di cui sopra rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del menzionato articolo di legge.
Per quanto concerne la compilazione dei modelli dichiarativi, rimettendo alle istruzioni disponibili sul sito dell’agenzia quanto non esplicitato in questa sede, si rammenta che nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI sono espressamente ricompresi:
- «Codice 20 – Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” Art. 25, D.L. n. 34/2020;
- Codice 60 – Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020;
- Codice 58 – Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici Art. 22, D.L. n. 124/2019».
Per quanto concerne gli ulteriori sussidi beneficiati dall’istante, la risposta precisa che l’articolo 1-bis del decreto legge n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 2021), ha abrogato il comma 2 dell’art. 10-bis del decreto legge n. 137 del 2020 il quale prevedeva che la detassazione dei contributi e delle indennità di cui al comma 1 fosse subordinata «al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Al riguardo è stato precisato che «[…]I soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).[…] ».
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

