Le somme erogate da una società di formazione professionale a sostegno dei giovani nell’ambito di un programma operativo finanziato con fondi europei, corrisposte tramite “Carta Ila” (Individual learning account) che ha consentito loro l’acquisizione di servizi formativi, devono essere considerate redditi assimilati al lavoro dipendente (articolo 50 del Tuir) e assoggettate a tassazione (risposta n. 619 del 21 settembre 2021).
Cos’è la Carta Ila?
La “Carta Ila” viene assegnata ai giovani partecipanti che anticipano la spesa per acquistare i servizi formativi e successivamente, previa esibizione della relativa documentazione di spesa, ne ricevono il rimborso nei limiti del valore della stessa carta.
Ai fini del corretto trattamento fiscale, sia per la società che per l’assegnatario della Carta, dei rimborsi erogati a copertura delle spese anticipate, l’Agenzia delle Entrate ricorda, in linea generale, che l’articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir considera redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.
Una circolare del Ministero delle finanze (n. 326/1997) ha chiarito che tale previsione riguarda anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l’ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.
Anche la prassi (risoluzione n. 365/E/2002) ha precisato che i contributi a fondo perduto erogati in favore di soggetti impiegati in progetti di utilità collettiva della Regione (o Provincia, qual é il caso oggetto dell’istanza nella risposta n. 619/2021) devono essere tassati, come previsto dal citato articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir.
Nella fattispecie descritta, la Carta è un titolo di credito che il beneficiario può utilizzare per acquisire servizi formativi a supporto di percorsi di auto-imprenditorialità finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro.
Di conseguenza, mentre le somme restituite dalla Provincia alla società istante non costituiscono reddito, trattandosi di un rimborso, quelle invece erogate dall’istante ai beneficiari per ristorarli delle spese sostenute per l’acquisizione dei servizi formativi costituiscono, in capo ai beneficiari medesimi, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

