Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (decreto-legge)
Il decreto che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro nel settore pubblico e nel settore privato, estendendo l’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e rafforzando il sistema di screening, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021.
E’ il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.
Le previsioni nel settore privato
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
I controlli e chi li effettua
Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni.
Entro il 15 ottobre 2021 dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche.
I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro, inoltre, individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Le sanzioni
Il decreto n. 127/2021 prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde.
Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È, cionondimeno, prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, viene stabilita una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Tamponi calmierati
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi, applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute.
L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
Le nuove norme prevedono, inoltre ed infine, la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
Sitografia
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