I commi da 4 a 9 dell’articolo 4 del Dl “Sostegni” (decreto legge n. 41/2021), introducono una nuova definizione dei carichi di importo ridotto affidati all’agente della riscossione, lo “Stralcio”.
Essa prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), fino a 5mila euro, risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
A chi lo Stralcio?
I debiti devono riferirsi: alle persone fisiche che hanno percepito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro; ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro. Agli uno o agli altri.
La circolare n. 11/E/2021 individua il perimetro oggettivo e soggettivo della norma, delineando gli adempimenti previsti per gli enti creditori e per l’agente della riscossione.
Perimetro oggettivo
Nello Stralcio rientrano i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore (non i debiti espressamente esclusi, debitamente elencati nella circolare).
I debiti di importo residuo fino a 5mila euro sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.
Il limite di 5mila euro, inoltre, è determinato in relazione non all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma agli importi dei singoli carichi in essa contenuti.
Lo Stralcio trova applicazione anche in relazione ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate precedenti: “rottamazione-ter”, “saldo e stralcio” e “riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione”.
Lo Stralcio non trova, invece, applicazione con riguardo alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, alle multe, ad ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, alle risorse proprie tradizionali e all’Iva riscossa all’importazione.
Vi rientrano i carichi originariamente di importo superiore a 5mila euro, ma che, al 23 marzo 2021, sono risultati al di sotto di tale soglia.
Per individuare i carichi definibili occorre riferirsi alla data di affidamento del carico all’agente della riscossione (non a quella della notifica della cartella di pagamento).
Fino al 31 ottobre 2021 (data prevista per l’annullamento), per i debiti rientranti nel perimetro applicativo dello Stralcio sono sospesi le attività di riscossione e i relativi termini di prescrizione.
Le somme pagate prima dell’annullamento automatico non saranno oggetto di rimborso.
Perimetro soggettivo – Persone fisiche
Per le persone fisiche sono applicate le regole previste per la determinazione del “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali”: si tiene conto dei redditi imponibili ai fini Irpef (reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli altri oneri deducibili) e di quelle tipologie di reddito che rilevano ai fini agevolativi per espressa previsione normativa, quali i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del regime forfetario.
Non va, invece, sommato l’importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all’Ace.
Sul piano operativo, si prendono in considerazione le Certificazioni uniche 2020 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate al 14 luglio 202, fuorché quelle che non contengono quadri significativi.
Se per lo stesso contribuente sono presenti dichiarazioni modello 730 e Redditi PF, si tiene conto dell’ultima dichiarazione pervenuta.
Ove non sia un modello dichiarativo valido, rileveranno le CU (Certificazioni Uniche).
Infine, in caso di Certificazioni relative allo stesso percipiente emesse da diversi sostituti e di conguaglio effettuato dall’ultimo sostituto, il reddito da lavoro dipendente viene calcolato sommando gli importi dei redditi riportati nelle suddette Certificazioni e sottraendo da questi l’ammontare di quanto conguagliato.
Viceversa, per i redditi di lavoro autonomo si fa riferimento ai dati presenti nella sezione AU di tutte le Certificazioni valide presentate per il soggetto percipiente.
Perimetro soggettivo – Soggetti diversi dalle persone fisiche
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, si fa invece riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali, nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.
In particolare, in caso di dichiarazione ultrannuale presentata da società sottoposte a procedure concorsuali, viene presa in considerazione la dichiarazione che ricomprende il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, mentre in caso di dichiarazioni presentate da società che abbiano optato per il regime del consolidato, viene presa in considerazione solo la dichiarazione del soggetto che ha presentato il modello Redditi SC.
Annullamento dei debiti
I debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021, senza che sia prevista alcuna comunicazione al contribuente.
Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, proprio in considerazione dell’unitarietà della pretesa (quindi del carico), l’annullamento non opera se almeno uno dei coobbligati ha un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio.
Il calendario degli adempimenti dello Stralcio per gli enti creditori e per l’agente della riscossione
Entro il vicino 30 settembre, l’Agenzia delle entrate – in seguito alla ricezione dell’elenco dei codici fiscali dei soggetti ammissibili allo Stralcio, che l’agente della riscossione era tenuto a trasmettere entro il 20 agosto 2021 – segnala i codici fiscali che restano fuori per superamento del requisito reddituale.
Entro il 31 ottobre, l’agente della riscossione procede con l’annullamento automatico dei debiti.
Entro il 15 novembre, l’agente della riscossione presenta al MEF la richiesta di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote stralciate.
Da ultimo, entro il 30 novembre 2021, l’agente segnala, ai fini del discarico, l’elenco delle quote di debito annullate agli enti creditori.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

