L’articolo 1 del collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 ha disciplinato l’accollo del debito di imposta altrui (Statuto dei diritti del contribuente), vietando a chi del debito si fa carico il pagamento del debito accollato mediante compensazione.
La violazione della prescrizione comporta che il pagamento si considera non avvenuto agli effetti di legge e l’irrogazione di sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato.
Il pagamento del debito d’imposta altrui deve, dunque, essere effettuato solo con il modello F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia). La delega di pagamento sarà rifiutata se presentata con modalità diverse e se si utilizzino in compensazione i crediti dell’accollante.
Le regole di attuazione della norma vengono demandate a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate: il provvedimento AE del 24 settembre 2021 disciplina le modalità di esecuzione dell’accollo del debito d’imposta altrui, le conseguenze dei comportamenti difformi e le relative sanzioni e le modalità di riscossione degli importi dovuti per i soggetti coinvolti.
Il documento conferma che l’unica modalità di pagamento è il modello F24 da presentare telematicamente, pena il rifiuto della delega di pagamento, che avviene anche in caso di utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.
Riguardo alle modalità di compilazione della delega, nella sezione “Contribuente” devono essere indicati:
- nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, che è il debitore originario;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, cioè colui che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice che sarà individuato con successiva risoluzione.
Sanzioni per errate modalità di accollo del debito
Rispetto al regime sanzionatorio, il provvedimento chiarisce che i versamenti effettuati in violazione delle modalità indicate si considerano come non avvenuti.
Per l’accollato, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, oltre all’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato (articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 471/1997).
All’accollante, coobbligato per l’imposta e gli interessi, si applicherà la sanzione pari al 30% del credito utilizzato nel caso in cui il credito sia esistente.
Se, invece, il credito è inesistente, l’accollante sconta la sanzione dal 100% al 200% della misura del credito stesso.
Sulle modalità di riscossione degli importi in caso di applicazione delle misure sanzionatorie, il provvedimento precisa infine che l’AE emette un apposito atto di recupero da notificare entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

