L’articolo 1, comma 20 della legge di bilancio 2021 (n. 178/2020) disciplina le condizioni per la fruizione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per l’anno 2021a favore dei lavoratori autonomi.
La norma ha disposto, tra gli altri requisiti, che i beneficiari debbano avere subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019.
Accesso all’esonero parziale solo se soddisfatto il requisito percentuale del calo di fatturato o dei corrispettivi
La medesima disposizione sull’esonero parziale è riprodotta al comma 2 dell’articolo 1 del decreto interministeriale del 17 maggio 2021: “ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti: a) devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019 (…)”.
Il successivo comma 4 del medesimo articolo 2 prevede che il requisito sopra descritto non si applica “ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”.
Ciò premesso, l’Inps precisa che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019, per beneficiare dell’esonero parziale avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.
Pertanto, per poter accedere all’esonero parziale l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2019.

