L’articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2021 ha istituito, per l’anno in corso, il Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul loro reddito e di favorire la ripresa della loro attività.
Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto, nell’anno 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail.
L’Inps ha già fornito indicazioni in materia con il messaggio n. 2418/2021, con la circolare n. 124/2021 e, da ultimo, con il messaggio n. 2909/2021, individuando, al paragrafo 2 della circolare, la platea dei destinatari dell’esonero parziale.
Indicazioni operative dell’Inps
Ciò premesso, con il nuovo messaggio n. 3216 del 24 settembre 2021, l’Inps fornisce indicazioni specifiche in relazione al pagamento delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché dell’indennità di malattia e degenza ospedaliera, in favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Istituto.
Sitografia
www.inps.it

