Nella Guida “Superbonus 110%”, aggiornata a seguito delle disposizioni introdotte dal decreto “Semplificazioni”, tutte le novità: più semplice è la documentazione da presentare, più chiaro quando vengono revocati i benefici, più opportunità ha chi elimina le barriere architettoniche e il Terzo settore.
E’ sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “l’Agenzia informa”.
La Guida su come ottenere il beneficio
Il decreto legge n. 77/2021 ha semplificato la documentazione da presentare per fruire del Superbonus 110%, stabilendo che gli interventi per beneficiarne, compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti (con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione), costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Vi si attestano gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, o che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967. Non è più necessaria, pertanto, l’attestazione dello stato legittimo.
La decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del Dpr n. 380/2001 (Testo unico edilizia) avviene, esclusivamente, in caso di:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità della CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere;
- non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.
Resta impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
La Guida precisa che solo nel caso in cui, nell’ambito dei controlli, le autorità competenti riscontrino violazioni rilevanti, il beneficio decade, ma limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Chi rimuove le barriere e il Terzo settore
L’altra importante novità è che l’aliquota del 110% si applica anche ai lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, pur se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, purché realizzati insieme ad almeno uno degli interventi antisismici previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir e non già richiesti (ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020).
I tetti di spesa previsti per le singole unità immobiliari sono più alti per gli enti del Terzo settore: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), Organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni di promozione sociale (Aps) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali (e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica) e sono in possesso (come proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito) di immobili in categoria B/1, B/2 e D/4.
Il limite previsto per le singole unità immobiliari, infatti, va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare che si ricava dal rapporto dell’Omi.
Sitografia
www.fiscooggi.it

