Di seguito le FAQ che il Governo ha aggiornato in occasione dell’obbligo di avere e mostrare la Certificazione verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un’azienda che opera al suo interno?
Il libero professionista, quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa, viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021.
Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.
Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?
No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso, lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.
Visto l’obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?
No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?
No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi, come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.
Esenzioni dall’obbligo di esibire la Certificazione
L’obbligo di mostrare il Certificato verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:
– ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale; ai soggetti esenti per motivi di salute sulla base di idonea certificazione medica.
Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre;
– ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021;
– alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021.
Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?
Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

