Il reddito prodotto da un lavoratore italiano residente in Lussemburgo che, a causa dell’emergenza epidemiologica, svolge, da marzo 2020, l’attività lavorativa in Italia in smart working, per un periodo superiore a 183 giorni, deve essere tassato in entrambi gli Stati.
Doppia imposizione da risolvere con un credito d’imposta
La doppia imposizione sarà risolta con il riconoscimento da parte del Lussemburgo di un credito d’imposta.
È il chiarimento, non nuovo alla prassi agenziale anche recente, fornito con la risposta n. 626/E del 27 settembre 2021.
Per tassare solo nel Lussemburgo le somme relative al “lavoro agile” svolto in Italia, il lavoratore non deve soggiornare nel nostro Paese per più di 183 giorni.
Sitografia
www.agenziaentrate.it
www.fiscooggi.it

