Il decreto legislativo n. 148/2015, in attuazione della delega di cui alla legge n. 183/2014, ha riordinato la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali, abrogando la previgente normativa.
Con la circolare n. 122 del 17 giugno 2015, così come integrata dalla circolare n. 201 del 16 dicembre 2015, sono state fornite le istruzioni per la compilazione e l’inoltro delle domande di prestazioni ordinarie (assegno ordinario e interventi formativi) garantite dai Fondi di solidarietà già operativi.
Relativamente a questi ultimi, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato amministratore e che, in tema di assegno ordinario, stante il termine di cui all’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, il Fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti, al più tardi, quindici giorni prima della medesima data.
Il decreto del Ministro del Lavoro 20 maggio 2021, in attuazione del dlgs n. 148/2015, ha nominato il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è operativo da fine maggio 2021
Tale Fondo, pertanto, è pienamente operativo dalla quella data.
Con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021 sono stati illustrati l’ambito di applicazione e le modalità di composizione del flusso Uniemens per il versamento della contribuzione ordinaria.
Infine, con il messaggio n. 3240/2021, l’Inps illustra le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo in argomento, anticipando che con successiva circolare illustrerà la disciplina della citata prestazione.
Sitografia
www.inps.it

