L’omessa indicazione – per mancata compilazione del Quadro IS nella dichiarazione 2020 – del saldo Irap 2019 non versato, non fa venir meno il beneficio previsto dall’articolo 24 del decreto “Rilancio” (risoluzione n. 58 del 29 settembre 2021).
Questo ha esonerato i soggetti tenuti al versamento del saldo Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per lo stesso anno, ed ha cancellato l’appuntamento in cassa anche per la prima rata dell’acconto 2020, il cui importo va comunque escluso dal calcolo dell’Irap da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
L’agevolazione è applicabile nei limiti e alle condizioni del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19, previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final.
L’agevolazione Irap resta nonostante l’errore formale nel Quadro IS
Le Entrate chiariscono, inoltre, ai contribuenti – in relazione alla compilazione del quadro IS nel modello Irap 2019 – che il beneficio dell’esonero dal pagamento del saldo Irap 2019 andava indicato nel modello Irap 2020 relativo al periodo d’imposta 2019.
Tuttavia, anche in caso di mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione Irap relativa al periodo d’imposta 2019, l’agevolazione non è persa: l’errore può essere sanato con una dichiarazione integrativa e con il pagamento della sanzione (da 250 a 2mila euro) ridotta secondo il meccanismo del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997).
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.it

