Partono le istanze per il credito d’imposta per i costi di consulenza sostenuti nel 2021 per la quotazione (sui mercati regolamentati della Ue) delle Pmi.
Il credito è stato introdotto dalla legge di bilancio per il 2018 e regolato dal decreto interministeriale MiSE/MEF del 23 aprile 2018, che ha definito le modalità e i criteri di concessione. E’ stato, poi, esteso al 31 dicembre 2021 dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 230).
Bonus consulenza: istanze dal 1° ottobre al 31 marzo
Le domande relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2021 possono essere presentate dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, telematicamente, e inviate all’indirizzo e-mail Dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it.
La richiesta, per essere corretta, conterrà:
– gli elementi identificativi della società;
– l’ammontare dei costi agevolabili sostenuti;
– la delibera di ammissione alla quotazione;
– il credito d’imposta richiesto;
– la dichiarazione sostituiva con i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della richiesta, il Ministero dello Sviluppo Economico determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle Pmi il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione; nel primo caso anche l’importo effettivamente spettante.
L’agevolazione ha il fine di favorire la crescita, anche in termini organizzativi e gestionali, delle Pmi; prevede che le piccole e medie imprese che intendono quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo possano fruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500mila euro.
Lo sconto accordato non concorre alla formazione del reddito o della base imponibile dell’Irap. Esso è utilizzabile dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione, esclusivamente in compensazione nel modello F24, tramite i servizi telematici dell’AdE.
Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:
a) attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate;
b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, inclusa la due diligence finanziaria;
e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione;
f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione;
g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società.
Sono agevolabili i costi direttamente connessi allo svolgimento di tali attività prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici, al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari (ad esempio consulenza fiscale, consulenza legale, pubblicità).
Sitografia
www.fiscooggi.it

