Alla incrementata platea di soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese e dei rimborsi al Sistema tessera sanitaria, il provvedimento delle Entrate 30 settembre 2021 aggiunge la conferma delle modalità di utilizzo delle nuove informazioni che, dall’anno d’imposta 2021, arricchiranno la dichiarazione precompilata in conformità con gli accordi con il Garante della privacy.
Il documento di prassi ripropone, dunque, le regole già fissate dal provvedimento 6 maggio 2019, come integrato il 23 dicembre dello stesso anno circa le modalità di accesso ai dati aggregati, la consultazione delle informazioni di dettaglio da parte del contribuente, l’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle entrate, la registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e la conservazione delle notizie per finalità di controllo.
Il testo del 30.09.2021 conferma, inoltre, le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento del 16 ottobre 2020.
La nuova e più ampia platea nella dichiarazione precompilata
I nuovi soggetti che erogano servizi sanitari e inviano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate sono:
- i tecnici sanitari dei laboratori biomedici;
- i tecnici audiometristi;
- i tecnici audioprotesisti;
- i tecnici ortopedici;
- i dietisti;
- i tecnici di neurofisiopatologia;
- i tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- gli igienisti dentali;
- i fisioterapisti;
- i logopedisti;
- i podologi;
- gli ortottisti e gli assistenti di oftalmologia;
- i terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- i tecnici della riabilitazione psichiatrica;
- i terapisti occupazionali;
- gli educatori professionali;
- i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento riepiloga, infine, tutte le tipologie di spese sanitarie da inviare al Sts, che confluiranno nella precompilata 2022, con il lasciapassare del Garante.
Si tratta, in particolare, di: ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Ssn; spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici; spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce; servizi sanitari erogati da farmacie e parafarmacie; farmaci per uso veterinario; prestazioni sanitarie, escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica; prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 dei decreti Mef del 1° settembre 2016, del 22 marzo 2019, del 22 novembre 2019, del 16 luglio 2021; spese agevolabili solo a particolari condizioni, quali protesi e assistenza integrativa, cure termali, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica e altre spese sanitarie.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

