Il risparmio d’imposta maturato dal fondo di investimento mobiliare prima che entrasse in vigore la nuova disciplina di tassazione degli Oicvm (1° luglio 2011), può essere utilizzato anche se non è stato riportato nel 770 Ordinario 2012 (Quadro SX) e nei modelli degli anni successivi, ma è stato correttamente esposto nel modello Unico 2012 (Quadro RH).
Sì al risparmio non riportato in 770 Ordinario ma a due condizioni
Deve, però, risultare dai rendiconti periodici. E il contribuente deve, per rappresentare correttamente il mancato utilizzo del risparmio d’imposta in relazione agli anni pregressi, presentare le dichiarazioni integrative al modello 770 con riferimento alle annualità ancora integrabili (risposta n. 648 del 1° ottobre 2021).
Questa volta il dato normativo è costituito dal decreto-legge n. 225/2010 (art. 2, c. da 62 a 84), che ha modificato il regime fiscale dei redditi degli organismi di investimento collettivo (Oicvm) con sede in Italia, e i fondi lussemburghesi “storici”, per equipararlo a quello degli Oicvm esteri, in conformità ad una direttiva (n. 2009/65/Ce).
Per effetto della nuova disciplina, dal 1° luglio 2011 rilevano fiscalmente, nei confronti dei percettori, i proventi derivanti dalla partecipazione a detti organismi e riscossi in sede di distribuzione periodica, ovvero attraverso il riscatto, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni.
La nuova disciplina ha stabilito che, dal 1° luglio 2011, gli eventuali risultati negativi di gestione accumulati fino al 30 giugno 2011 dagli Oicvm italiani e dai fondi lussemburghesi storici durante la vigenza del precedente regime impositivo, residuali dopo la compensazione, possono essere utilizzati dagli enti che gestiscono o amministrano i risparmi, in compensazione dei redditi soggetti a ritenute alla fonte senza limiti di importo.
La norma istitutiva del “risparmio d’imposta” (comma 71, articolo 2, Dl n. 225/2010) non ne ha previsto la decadenza in caso di mancato riporto nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, sebbene il valore dovesse essere esposto nella voce dell’attivo, relativa agli altri crediti, dei rendiconti di gestione dei fondi di ciascun periodo e risultare nel quadro RH del modello Unico/2012.
L’indicazione del “risparmio di imposta” nel 770, invece, spiega l’Agenzia, in definitiva è necessaria ai fini della sua utilizzazione in compensazione nei relativi periodi d’imposta, eventualità non presente nel caso dell’interpello in risposta n. 648/2021.
L’Agenzia ritiene, quindi, che l’istante, possa utilizzare il risparmio d’imposta anche se non riportato nel 770 relativo al 2011 e nei successivi, purché correttamente indicato, per ciascun fondo, nei righi RH1 e RH2, campo 20, di Unico SC/2012 e sempreché risulti anche dai rendiconti periodici.
Per regolarizzare il mancato utilizzo del valore relativo agli anni pregressi, la società istante deve presentare le dichiarazioni integrative al modello 770 con riferimento alle annualità ancora integrabili. È inoltre dovuta la sanzione prevista per la violazione con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

