Assegno temporaneo per i figli minori (AT): il messaggio Inps n. 3340/2021 contiene la proroga delle istanze.
Introdotta quale misura temporanea “ponte” dal dl n. 79/2021 (l. n. 112/2021) nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’assegno unico universale, con la circolare n. 93/2021 sono state fornite indicazioni in ordine alle caratteristiche della misura, ai requisiti per accedervi, alle incompatibilità previste, alle modalità e ai termini di presentazione delle domande.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, il dl richiamato aveva previsto che fossero corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021; successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura doveva corrispondere al mese effettivo di presentazione della domanda.
Le date della proroga di AT
Con il dl n. 132/2021, il termine sopra indicato del 30 settembre 2021 è stato prorogato al 31 ottobre 2021.
Pertanto, per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre successivamente a tale data l’Assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di Assegno temporaneo, resta fissato al 31 dicembre 2021.
Sitografia
www.inps.it

