Il Ministero del Lavoro adotta, con decreto 7 settembre 2021 (GU – Serie Generale n. 237 del 4 ottobre 2021), le linee guida per individuare le modalità di coinvolgimento dei lavoratori direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale.
Individuano, in particolare, il quadro generale in materia di coinvolgimento dei lavoratori, ma anche degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività delle imprese sociali come definite dal decreto legislativo n. 112/2017, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale».
Esse trovano il loro fondamento normativo nell’art. 11 del citato decreto legislativo n. 112/2017.
Il tema del coinvolgimento dei lavoratori e, in generale, dei destinatari delle attività aveva già preso spazio nella previgente normativa in materia di impresa sociale, rinveniente nel decreto legislativo n. 155/2006 (art. 12), il quale conteneva la definizione di coinvolgimento, rimandando ai regolamenti aziendali o agli atti costitutivi delle imprese sociali la disciplina delle relative forme.
L’art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017 ha inteso rivisitare le norme in materia, aumentando il livello minimo di coinvolgimento dei lavoratori e degli stakeholders, coerentemente con la logica partecipativa sottostante alla governance dell’impresa sociale che, anche in Europa, é ritenuta una delle principali caratteristiche distintive delle organizzazioni dell’economia sociale.
Coinvolgimento. In che senso?
Interessante la definizione di “coinvolgimento” che il dlgs dà: va inteso quale «meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi».
Adeguate forme di coinvolgimento devono addirittura essere previste nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali.
Coinvolgimento nell’impresa sociale. Oggi va previsto e trasferito dall’atto costitutivo allo statuto
Rispetto al passato, la previsione delle forme di coinvolgimento viene opportunamente trasferita dall’atto costitutivo allo statuto dell’impresa sociale.
La scelta del legislatore del 2017 obbedisce a ragioni di forma e di sostanza:
sotto il primo profilo, lo statuto, in quanto atto destinato a contenere le norme sull’organizzazione e sul funzionamento dell’impresa sociale, rappresenta uno strumento maggiormente appropriato per specificare le forme e le modalità di coinvolgimento in parola rispetto all’atto costitutivo; espressione, quest’ultimo, della volontà degli associati o dei soci di dar vita ad un’impresa sociale;
sotto il profilo sostanziale, lo statuto, in quanto atto per sua natura modificabile dall’organo sociale competente, può (attraverso dette modifiche), recepire gli adeguamenti della disciplina sul coinvolgimento che siano ritenuti necessari o opportuni anche in relazione alle evidenze applicative scaturite dalla precedente regolazione ovvero a mutamenti del contesto socio-economico di riferimento.
L’autonomia organizzativa esplicata con la regolazione dell’istituto del coinvolgimento dovrà tenere conto di diversi elementi indicati dalla legge:
la natura dell’attività esercitata dall’impresa sociale;
le categorie dei soggetti da coinvolgere;
le dimensioni dell’impresa sociale.
Al contempo, essa dovrà svilupparsi in conformità a linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro, previo parere del Consiglio nazionale del Terzo settore.
In coerenza con la cornice normativa sopra esposta, la disciplina contenuta nelle linee guida individua esclusivamente il contenuto minimo della regolazione delle forme di coinvolgimento.
Il decreto 7 settembre tiene a specificare che le modalità di coinvolgimento da esso individuate in ossequio al canone dell’adeguatezza (art. 11, c. 1, dlgs n. 112) devono, in ogni caso, garantire l’efficacia delle iniziative adottate, attraverso il contemperamento degli interessi dell’impresa sociale con quelli dei lavoratori, degli utenti e degli eventuali stakeholders.
A conclusione del contributo, a proposito del Terzo settore, rammentiamo una recente circolare della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, la n. 14/2021, dal titolo “La riforma del Terzo Settore, primi approfondimenti” che analizza il Codice adottato con il decreto legislativo n. 117/2017, di riordino della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo Settore, compreso il relativo regime fiscale.
Seguendo l’impostazione del Codice, il documento ripercorre prima le caratteristiche degli enti, con particolare riguardo alla finalità perseguita e alle attività che possono essere svolte al loro interno, per poi addentrarsi nel merito delle attività lavorative con un particolare focus sul volontariato, di fondamentale importanza per l’esistenza stessa di questi soggetti. Da ultimo si approfondisce il Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017: le disposizioni in materia di imposte sui redditi, imposte indirette e tributi locali, per poi prendere in esame la revisione del sistema delle deduzioni e detrazioni fiscali riconosciute ai soggetti che scelgono di sostenere gli ETS e gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini fiscali.
Una prima panoramica della revisione organica della disciplina di cui gli esperti del Lavoro prevedono una successiva estensione, con ulteriori contributi data la vastità e la complessità della materia trattata, nonché l’estensione delle categorie di enti interessati dalla riforma.
Sitografia
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