La prima norma a disciplinare giuridicamente gli Studi di assistenza e di consulenza del lavoro fu la legge n. 1815 del 1939, nella quale la ratio era frenare gli abusi del sistema sociale attraverso l’operatività di norme di previdenza e assistenza a favore dei lavoratori.
Già l’art. 4 della legge recitava: “la tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporto d’impiego (…)”.
Il successivo art. 5 esonerava dallo specifico regime autorizzativo gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri, abilitando questi sin dal principio all’esercizio della professione specifica.
La seconda legge fu la n. 12 del 1979, che ha dettato le norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro.
In quel nuovo contesto normativo, il legislatore confermò il sostegno alla professionalizzazione del commercialista: nell’istituire la figura del consulente del lavoro, ha mantenuto la riserva legale per l’esercizio della professione in favore dei commercialisti.
Recita testualmente l’art. 1 della legge n. 12/1979, «tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro (…), nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, (i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione alle direzioni provinciali del lavoro nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra)».
Oggi, l’ultima indagine statistica sulla professione condotta dalla Fondazione Nazionale e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rivela che circa il 20% degli oltre 118.000 commercialisti iscritti all’Albo ha maturato conoscenza specialistica nell’area professionale della consulenza giuslavoristica e in quella dell’amministrazione e gestione del personale.
La gestione del lavoro è dunque prerogativa anche dei commercialisti ed implica conoscenze economiche, giuridiche e sociologiche, e richiede al professionista un sovrappiù di impegno nell’assistenza e nella consulenza alle imprese, specie in relazione alle politiche attive e passive del lavoro, alla gestione stragiudiziale del conflitto, alle politiche deflattive del contenzioso.
I commercialisti, professionisti idonei a gestire questa nuova dimensione dinamica del lavoro, sperano perciò nel superamento di alcune ingiustificate disparità di carattere normativo introdotte dalle due ultime riforme del mercato del lavoro: “riforma Fornero”; d.lgs. n. 276/2003.
L’art. 40, l. n. 92/2012 (c.d. “riforma Fornero”), con riferimento ai tentativi di conciliazione obbligatoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in particolare, non menziona i commercialisti tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti (datore di lavoro e lavoratore) cui queste possono conferire mandato di assistenza. Un fatto inspiegabile e privo di logica, stante la chiara equiparazione tra commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro negli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.
In egual modo, la disparità proviene dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, in relazione al particolare regime di autorizzazione per lo svolgimento di attività di intermediazione concesso all’ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro attraverso l’iscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro della propria fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell’ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. Prerogativa che dovrebbe essere riconosciuta – ai sensi dell’art. 1, c. 1, l. n. 12/1979 – anche agli altri ordini nazionali dei soggetti abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (commercialisti ed avvocati).
Le stesse considerazioni possono essere sviluppate: in materia di certificazione dei contratti di lavoro, ex art. 76, c. 1, lett. c-ter, d.lgs. n. 276/2003, con riguardo alla abilitazione alla certificazione dei contratti di lavoro delle commissioni di certificazione istituite presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro e non anche presso i consigli dei dottori commercialisti ed esperti contabili; in materia di dimissioni, ex art. 26, c. 4, d.lgs. n. 151/2015, che ha previsto che le dimissioni del lavoratore subordinato debbano essere presentate mediante apposita procedura telematica, e che la trasmissione dei relativi moduli al Ministero del lavoro può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione, senza attribuire le medesime prerogative ai commercialisti del lavoro, egualmente abilitati e legittimati alla gestione e alla amministrazione del personale.
Interventi normativi che necessitano, scrivono sul Magazine Press nell’Informativa periodica n. 7/2021 i dottori commercialisti, di un ripensamento politico.
CNDCEC: sempre l’espressione “commercialisti del lavoro”
Sulla base di queste consapevolezze, il CNDCEC utilizza la locuzione “commercialista del lavoro” per individuare gli iscritti che offrono abitualmente servizi professionali di consulenza del lavoro.
Tempo e costanza. Queste le variabili che i commercialisti invocano a vantaggio di future norme che facciano giustizia di queste incongruenze.
Sitografia
press-magazine.it

