“Il governo va avanti” e “non tocca le case degli italiani”, due affermazioni che bloccano la crisi dopo l’approvazione del ddl Delega fiscale.
La conferenza stampa al termine del vertice Ue in Slovenia, dà l’occasione al presidente del Consiglio Mario Draghi di rispondere alla polemica sollevata sul Catasto.
“L’azione del Governo non può seguire il calendario elettorale, perché deve seguire il calendario che è stato negoziato con la Commissione europea per il Pnrr, ma anche per le raccomandazioni che sono state date dalla Commissione all’Italia. Questo è il calendario di riforme che il Governo si propone di seguire”.
Dunque la “verifica dei valori” – riforma del Catasto – va fatta.
Quanto all’accusa di nascondere una patrimoniale tra le righe della Delega per la riforma fiscale, avanzata dal segretario della Lega, il premier Draghi risponde netto: “No, non c’è una patrimoniale”. Tutti continueranno a pagare esattamente quanto pagano oggi.
Questa rassicurazione basta a Salvini per fare un passo indietro e chiedere di andare avanti con la riforma.
Nel merito, il Premier ha voluto fare altre considerazioni.
“Perché nascondersi dietro l’opacità? Perché calcolare le tasse sulla base di cifre che non hanno senso?”.
La revisione dei valori catastali è un’operazione di trasparenza; mentre, la decisione di far pagare le tasse sulla base delle rendite revisionate è una cosa diversa, una decisione di politica fiscale, che eventualmente verrà presa comunque dopo il 2026, quando sarà completato il percorso.
Ma l’operazione di trasparenza va fatta per riequilibrare il carico fiscale: “Ci sono tante persone che pagano troppo e tante che pagano meno di quanto è dovuto”.
“Alcuni esperti dicono – conclude Draghi – che la maggioranza dei contribuenti finirà per pagare di meno”.
Quanto al caso degli aumenti delle bollette, il Presidente del Consiglio, a margine della conferenza stampa, spiega che il Governo, oltre al decreto legge per il taglio delle bollette di luce e gas per mitigarne i costi sociali, sta pensando a misure strutturali nella prossima Legge di bilancio.
Ma cosa dice il tanto discusso articolo 7 della Delega?
Il testo, ancora in bozza, della Delega all’articolo 7 – “Modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto fabbricati” – recita:
1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, una modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei Comuni e dell’Agenzia delle Entrate, atti a facilitare e ad accelerare l’individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:
1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita;
2) i terreni edificabili accatastati come agricoli;
3) gli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai Comuni in quest’ambito;
b) prevedere strumenti e moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l’Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei Comuni nonché la loro coerenza ai fini dell’accatastamento delle unità immobiliari.
2. Il Governo è delegato altresì ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, una integrazione delle informazioni presenti nel Catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti criteri direttivi:
a) attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato;
b) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;
c) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro;
d) prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali.
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