Un lavoratore italiano, distaccato all’estero e rientrato in Italia dal 2021 con un nuovo contratto di lavoro proposto dalla stessa società che lo aveva distaccato, non potrà fruire delle agevolazioni Irpef previste dal regime sugli impatriati.
La posizione lavorativa assunta al rientro è, infatti, in sostanziale continuità con la precedente. Questa circostanza gli preclude la fruizione del regime di favore.
In sintesi, è questa l’interpretazione che l’Agenzia dà nella risposta n. 683/E del 7 ottobre 2021.
Il “regime speciale per lavoratori impatriati” è stato introdotto dall’art. 16, c. 2, Dlgs n. 147/2015.
Condizioni di fruizione del “bonus impatriati”
L’articolo del Dlgs ora citato prevede la detassazione, per cinque anni, dei redditi dei soggetti che: trasferiscono la residenza in Italia, non hanno risieduto in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento; si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni; svolgono un lavoro in Italia. Occorre, inoltre, che posseggano un titolo di laurea e abbiano lavorato o studiato all’estero almeno due anni.
Il caso dei contribuenti che rientrano a seguito di distacco all’estero diviene specifico con il successivo rientro; l’ipotesi esclude il beneficio in presenza dello stesso contratto e presso lo stesso datore di lavoro.
Diversamente, se l’attività lavorativa costituisce una nuova realtà, avendo il lavoratore sottoscritto un diverso contratto – se, quindi, l’impatriato assume un diverso ruolo aziendale rispetto a quello originario – è possibile accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia.
Insomma, il lavoratore deve non rientrare in una situazione di continuità con il precedente lavoro svolto nel territorio dello Stato prima dell’espatrio.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

