In due provvedimenti dell’11 ottobre 2021 le istruzioni per beneficiare dei crediti d’imposta relativi ai bonus “Teatro e Spettacoli” e Tessile e Moda”.
Dettano le istruzioni per fruirne.
I due vantaggi fiscali risiedono nelle misure decise dal legislatore con il Dl Sostegni (Teatro e Spettacoli) e il Dl Rilancio (Tessile e Moda) per i settori particolarmente colpiti dalla pandemia.
L’Agenzia definisce dunque modalità, contenuti e termini di presentazione delle comunicazioni da inviare per usufruire delle agevolazioni.
Si parte con il bonus “Teatro e Spettacoli” – Provv. Prot. n. 262278/2021
Le domande possono essere inviate dal 14 ottobre al 15 novembre 2021.
Il beneficio viene riconosciuto alle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali; è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Ai soggetti che operano in questo settore e che hanno subìto, nel 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020.
Il relativo provvedimento approva il modello di comunicazione, con istruzioni. La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere inviata solo per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Ricevute le comunicazioni con anche l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento (da emanare entro il 25 novembre 2021).
Bonus Tessile, Moda e Accessori – Provv. Prot. n. 262282/2021
Questa ulteriore agevolazione è, viceversa, diretta a sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria.
In sostanza, consiste in un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30 del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Per accedervi, utilizzando il credito esclusivamente in compensazione, occorre comunicare alle Entrate questo “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, per consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del bonus.
Con il provvedimento, l’Agenzia delle Entrate approva il modello di comunicazione da presentare e le relative istruzioni.
La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Con un successivo provvedimento, da emanare una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, saranno definiti i termini per l’invio della comunicazione.
Ricevute le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento AdE.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

