Nella riorganizzazione societaria, il requisito dell’holding period è inderogabile ai fini dell’esenzione da imposizione concernente gli interessi corrisposti per l’utilizzo della proprietà industriale.
Solo quando si realizzerà il periodo minimo di detenzione delle partecipazioni, la società beneficiaria potrà chiedere il rimborso di quanto trattenuto dal sostituto d’imposta (risposta n. 695 dell’11 ottobre 2021), ad altra società parte di un gruppo.
La società istante invoca l’applicazione dell’articolo 26-quater del Dpr n. 600/1973, a norma del quale gli interessi e i canoni pagati a società residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea e appartenenti allo stesso gruppo sono esentati da ogni imposta, al ricorrere di determinate condizioni. Il che è irrealizzabile, nonostante il comma 2 del medesimo articolo superi la previsione temporale della direttiva n. 2003/49/Ce (l’esenzione non vale se le partecipazioni non sono possedute ininterrottamente per un periodo di almeno due anni), limitando il periodo minimo di detenzione delle partecipazioni a un solo anno.
Anche tale “superamento” non è sufficiente.
All’istante che ritiene di poter beneficiare dell’esenzione – considerata la sostanziale successione tra controllante e holding nella detenzione delle partecipazioni e il carattere duraturo e non speculativo del trasferimento (prima delle partecipazioni, poi della gestione operativa delle proprietà industriali) – il Fisco replica che il requisito del periodo minimo (holding period) di detenzione della partecipazione non può essere derogato dal sostituto di imposta nelle ipotesi in cui sia “empiricamente” dimostrata l’assenza di finalità abusive.
L’holding period è requisito indispensabile
Perciò, se al momento del pagamento il requisito dell’holding period non è ancora soddisfatto, il sostituto d’imposta applicherà la ritenuta alla fonte prevista e, solo quando lo stesso requisito si perfezionerà, la beneficiaria delle royalties potrà presentare istanza di rimborso.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

