L’articolo 2-ter del dl n. 111/2021, ha modificato la disciplina sui lavoratori c.d. fragili, prorogando ulteriormente – fino al 31 dicembre 2021 – il termine per il riconoscimento della tutela normativa.
Il legislatore prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità c.d. “agile”, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, per gli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia del settore privato, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.
Tale tutela è riconoscibile nell’ambito delle risorse stanziate, attualmente pari a 396 milioni di euro per l’anno 2021.
Viene, al contempo, prorogato al 31 dicembre 2021 il periodo durante il quale i lavoratori c.d. fragili svolgono di norma “la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Niente da fare per l’equiparazione del periodo di quarantena alla malattia: lavoratori fragili al momento non tutelati
In merito alla tutela di cui al comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 – “Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (…) dai lavoratori dipendenti del settore privato, é equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non é computabile ai fini del periodo di comporto” – non essendo, al momento, intervenuta alcuna novità legislativa, nel richiamare quanto contenuto al riguardo nel messaggio n. 2842/2021, l’Istituto si riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’eventuale rifinanziamento dei relativi oneri.
Sitografia
www.inps.it

