Il contribuente che sta fruendo del regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati (ex articolo 16, comma 1, del Dlgs n. 147/2015) non può esercitare l’opzione per la prosecuzione del beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta (ex articolo 5, comma 1, Dl n. 34/2019), se non allo scadere del quinquennio agevolato.
A precisarlo l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 703 del 12 ottobre 2021, che coglie l’occasione per effettuare una ricognizione dell’agevolazione e fornire altre delucidazioni in merito.
Il quesito e la risposta. L’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile, oggetto di chiarimenti già con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, per un contribuente entrato nel regime agevolato da soli due anni, non è possibile perché dovrà aspettare di finire il primo quinquennio. Dunque potrà esercitare l’opzione, mantenendo la residenza fiscale in Italia, dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2024.
Avrà il diritto all’ulteriore quinquennio solo in presenza di determinati requisiti alternativi fra loro:
- avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo,
oppure
- acquistare un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (l’acquisto può essere effettuato direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà), successivamente al trasferimento nel Paese o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
L’Agenzia ricorda che le modalità di esercizio dell’opzione sono state individuate con Provvedimento AdE del 3 marzo 2021, prot. n. 60353.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

