Ha diritto al credito d’imposta per investimenti in beni materiali strumentali nuovi 4.0 anche il comodante che, relativamente ai beni concessi in comodato (ove ammissibili al beneficio), sia in grado di dimostrare di trarre utilità, secondo i criteri della risoluzione n. 196/E del 2008, dalla stipula dei contratti di comodato con i fornitori.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 718 del 15 ottobre 2021, indaga il tema del comodato d’uso a terzi dei beni oggetto dell’investimento nell’ambito del Tax credit beni strumentali nuovi “4.0”, ex art. 1, c. 189, l. 27 dicembre 2019, n. 160.
Nello specifico, si tratta di beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0“.
Sul comodato d’uso: il bene parte integrante del complesso
Se i beni sono “strumentali” ed “inerenti” alla propria attività, spiega l’Agenzia, nell’ipotesi di comodato, il bene – anche se fisicamente non collocato nel luogo di ordinario svolgimento dell’attività e anche se non utilizzato in maniera diretta – può considerarsi parte integrante del complesso di beni organizzati dall’imprenditore ai fini del raggiungimento delle finalità dell’impresa qualora favorisca il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati, costituendo un “mezzo” per il raggiungimento del “fine” della società comodante, che è quello della produzione di ricavi.
Inoltre, i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno in ogni caso cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.
Sitografia
www.agenziaentrate.it
www.fiscooggi.it

