Il DL Green Pass Lavoro (Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127) ha stabilito che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato deve obbligatoriamente, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, cd. green pass.
Le linee guida che Confprofessioni ha pubblicato sono dirette a fornire ai datori di lavoro liberi professionisti alcune indicazioni utili per l’attuazione delle citate disposizioni; in particolare, per l’individuazione di idonee misure organizzative.
Confprofessioni. Soggetti obbligati a esibire la certificazione verde
Il titolare dello studio professionale (o chi egli incarichi formalmente) dovrà richiedere l’esibizione del green pass ai propri lavoratori dipendenti ed a chiunque altro svolga un’attività lavorativa o di formazione o di volontariato nello studio professionale (collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti, praticanti…).
Non rileva la durata o l’occasionalità della prestazione lavorativa all’interno del luogo di lavoro.
Il libero professionista che accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa, viene controllato dal titolare dell’attività o dal suo incaricato.
Le FAQ del Governo prevedono che “il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno
dell’azienda”.
Questa stessa disposizione deve considerarsi applicabile anche agli studi professionali.
In uno studio professionale in cui operino solamente liberi professionisti sarà comunque opportuno individuare un soggetto incaricato dei controlli.
Gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica non sono soggetti all’obbligo.
Modalità di verifica da parte dei titolari dello studio (o incaricati)
I titolari sono tenuti a verificare, anche a campione e ove possibile al momento dell’accesso nello studio professionale, il possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori.
Le verifiche dei green pass possono essere effettuate altresì da un incaricato formalmente nominato, tramite l’utilizzo delle applicazioni previste dalla normativa vigente.
Le ultime disposizioni adottate dal Governo prevedono che “per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa [..] o connesse all’erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica ”possono” richiederlo ai lavoratori ”con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro”.
Su richiesta del verificatore, in caso di dubbi, il lavoratore dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’applicazione.
Aspetto privacy
L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy.
Datore di lavoro. Quale sanzione?
La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro libero professionista, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.
I suggerimenti di Confprofessioni sulle misure organizzative da adottare
Appare utile diffondere ed affiggere materiale informativo (comunicazioni ai lavoratori e informative sul trattamento dei dati).
Per il controllo, il titolare (o persona da lui incaricata con nomina formale) dovrà scaricare le app previste dalla normativa vigente. E’ altresì utile predisporre un protocollo per l’esecuzione delle operazioni di controllo e tenere una traccia delle operazioni di verifica, nel rispetto delle norme già richiamate sulla privacy.
Conseguenze per i lavoratori in caso di mancata esibizione della certificazione verde
I lavoratori dipendenti dello studio professionale, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del green pass o qualora ne risultino privi al momento dell’accesso, non possono entrare nel luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
I lavoratori non subiranno conseguenze disciplinari e avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Lavoratore. Quale sanzione?
Pertanto, sarà operata una trattenuta della quota giornaliera della retribuzione quante sono le giornate di assenza. L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso e di esibizione del green pass (rifiuto di esibizione o mancato possesso in caso, ad esempio, di controllo a campione), può comportare il pagamento di una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro a carico del lavoratore.
Soggetto competente ad irrogare la relativa sanzione è in questo caso il Prefetto.
Sitografia

