Primi giorni di invio delle istanze per il contributo a fondo perduto (cfp) ex decreto Sostegni-bis (articolo 1, comma 30-bis del Dl n. 73/2021), riservato ai soggetti Iva con ricavi o compensi fino a 15 milioni di euro: al via dal 14 ottobre scorso, potranno essere trasmesse con i consueti canali telematici delle Entrate fino al 13 dicembre 2021 (non si può presentare l’istanza con procedura web).
Possono inviare la domanda anche gli intermediari delegati.
Dà il via l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 268440 del 13 ottobre 2021, pubblicato il giorno seguente, con cui sono indicati: definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza.
In allegato il modello (oggetto di manutenzioni correttive ed evolutive), le relative istruzioni e specifiche tecniche.
Erogazione del contributo ai grandi soggetti Iva
Il bonus è determinato in percentuale a seconda dell’ammontare, ma è garantito un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il tetto massimo è di 150.000 euro.
Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale dei contributi come accrediti sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
È possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza (in sostituzione di quella precedentemente trasmessa), entro il 13 dicembre 2021.
Soggetti ammessi al bonus
Hanno diritto al bonus gli operatori Iva, esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, ma anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali, danneggiati dal protrarsi dell’epidemia, che:
- hanno conseguito, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Sostegni-bis (ossia nel 2019 per i soggetti con esercizio corrispondente con l’anno solare), compensi o ricavi compresi fra i 10 e i 15 milioni di euro;
- con partita Iva attiva al momento dell’entrata in vigore della norma istitutiva del beneficio;
- hanno registrato un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi almeno del 30% nell’anno 2020 rispetto al 2019 ovvero nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, secondo le diverse specifiche discipline.
Soggetti esclusi
Restano esclusi i soggetti la cui attività e partita Iva non risultino attive alla data del 26 maggio 2021, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
I delegati all’invio dell’istanza
L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’istanza ad un intermediario: a tal fine, l’intermediario inserisce nell’istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per il solo invio dell’Istanza stessa).
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

