La firma digitale corredata da marca temporale, se rispondente ai requisiti di legge e alle regole tecniche, è idonea a garantire la certezza della data di emissione dell’attestato di conformità.
L’impresa richiedente deve offrire agli organi di controllo l’attestato in forma digitale per le verifiche.
Chiara la risposta n. 725/E/2021, in aiuto della quale va l’articolo 1, comma 11, del Bilancio 2017: per beneficiare delle agevolazioni previste dai commi 9 e 10 dello stesso articolo, vale a dire “iper ammortamento” e maggiorazione relativi ai beni elencati negli allegati A e B annessi alla Legge stessa, l’impresa richiedente “è tenuta a produrre (…), per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
Disposizione, questa, richiamata dalle successive leggi di bilancio, per prorogare la disciplina agevolativa.
Nello stesso senso, per i beni di costo unitario di acquisizione superiore a 300mila euro l’Amministrazione finanziaria scomoda l’articolo 1, comma 195 del Bilancio 2020, relativamente al credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (commi 189 e 190 dello stesso articolo, beni ricompresi nell’allegato A e nell’allegato B annesso alla citata legge n. 232/2016).
Attestato di conformità e data certa
Nel caso concreto dell’attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, ai fini della decorrenza degli effetti dell’agevolazione è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si emetta un attestato di conformità, munito di data certa, dal quale risulti la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione.
Se così avviene, non sarà necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione dell’attestato da parte dell’impresa.
La firma digitale con apposizione di marca temporale è perciò strumento idoneo a garantire in modo certo ed inequivocabile la data di emissione dell’attestato, anche a mente di quanto prescritto riguardo alla validità del “documento informatico” dal Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005) e dal Dpcm 22 febbraio 2013, che stabilisce l’opponibilità ai terzi dei riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.it

