Val la pena di sezionare l’Informativa periodica “Finanza Aziendale” del 14 ottobre 2021 che gli autori, i professionisti del CNDCEC e della FNC, auspicano sia d’aiuto e stimolo per approfondire aspetti correlati agli strumenti di finanza tradizionale e agevolata.
Il documento raccoglie, nella sezione “Novità e opportunità”, notizie su recenti provvedimenti che danno attuazione pratica ad importanti misure di sostegno alle imprese, anche in ambito PNRR.
Uno tra i temi della sezione riguarda i Contratti di Sviluppo
Con Decreto Direttoriale del 17 settembre 2021 è stata disposta, dal 20 settembre 2021, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sui Contratti di Sviluppo, destinati a sostenere programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di dimensioni medio/grandi, che possono essere realizzati in forma congiunta (proponente + aderenti), anche ricorrendo allo strumento del contratto di rete.
Gli interventi vanno ultimati entro 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni.
L’investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni.
Solo per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli si riduce a 7,5 milioni.
Fermo restando l’importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a:
- 10 milioni per i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;
- 3 milioni per quelli che riguardano attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- 5 milioni per attività turistiche;
- 3 milioni per programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano aree interne del Paese o il recupero e riqualificazione di strutture dismesse.
Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.
Le spese ammissibili devono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni. Riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unità produttive;
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (per le grandi imprese, queste spese sono ammissibili fino al 50% dell’investimento complessivo).
Il Contratto di Sviluppo prevede le seguenti agevolazioni finanziarie: • contributo a fondo perduto in conto impianti; • contributo a fondo perduto alla spesa; • finanziamento agevolato; • contributo in conto interessi.
L’intensità massima dell’aiuto, variabile in base alla tipologia di progetto e alla dimensione aziendale, non può superare il 75%.
Il finanziamento agevolato, il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono erogati sulla base di stati di avanzamento.
La prima erogazione può avvenire anche in anticipazione, nel limite del 30% dell’agevolazione concessa (a tal fine, solo per il contributo in conto impianti e per il
contributo alla spesa, deve essere presentata un’apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa).
Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

