Nel distacco, l’agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, resta l’unico formale soggetto distaccante ed è, pertanto, responsabile del trattamento economico e normativo e degli adempimenti formali.
Per svolgere la sua funzione è sempre tenuto a conoscere, sorvegliando i rispettivi passaggi, la destinazione dei propri dipendenti. Dunque, l’impresa utilizzatrice sarà tenuta a informare l’agenzia di somministrazione straniera che il suo personale sarà inviato presso altra impresa.
Le norme del distacco transnazionale a catena
La Direttiva 2018/957, sul distacco transnazionale di lavoratori, è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n. 122/2020 (le disposizioni recate sono applicate a decorrere dal 30 settembre 2020, data di entrata in vigore del decreto), che ha modificato il D.Lgs. n. 136/2016 in materia.
Le principali modifiche:
- previsione di una disciplina specifica per le ipotesi di doppi distacchi o distacchi a catena di lavoratori somministrati;
- rafforzamento del nucleo delle tutele già previste dalla legislazione vigente per i lavoratori distaccati;
- ampliamento del livello di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi di lunga durata.
In merito, l’Inl, dopo la nota prot. n. 7305 del 6 agosto 2021, ha pubblicato la circolare n. 2 del 19 ottobre 2021.
Sono forniti chiarimenti su: ambito di applicazione (c.d. doppio distacco o distacco a catena in uscita e in entrata); adempimenti formali relativi alla fattispecie del distacco a catena e regime sanzionatorio; verifica degli elementi di liceità nell’ipotesi di distacco a catena e regime sanzionatorio; condizioni di lavoro e occupazione; temporaneità del distacco (termine di 12 mesi e distacco di lunga durata); settore trasporto internazionale su strada; condizioni per l’utilizzo del sistema IMI per la richiesta di notifica di provvedimenti e atti e per il recupero di sanzioni amministrative pecuniarie.
La nuova disciplina vale solo per le agenzie di somministrazione stabilite in un paese UE,
restando escluse tutte le imprese di fornitura di manodopera aventi sede in Paesi extra UE.
Il datore di lavoro nei distacchi a catena
I distacchi a catena originano da una prestazione di servizi di somministrazione di lavoratori.
Possono distinguersi in distacchi a catena in entrata o distacchi a catena in uscita.
La circolare spiega a chiare lettere che in entrambe le ipotesi la nuova norma chiarisce che il lavoratore è considerato distaccato dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Pertanto, nonostante il lavoratore sia interessato da ulteriori invii presso diversi operatori economici aventi sede in altri SM (Stati membri), il soggetto distaccante responsabile del trattamento economico e normativo e degli adempimenti formali va individuato in ogni caso nell’agenzia di somministrazione (datore di lavoro), sulla quale ricadono i relativi obblighi (obbligo comunicazione distacco, nomina referenti in Italia, obbligo di applicazione delle condizioni di lavoro e occupazione più favorevoli).
Infatti, l’intento del legislatore comunitario è di far sì che l’agenzia di somministrazione governi e sia responsabile di tutti i successivi eventuali impieghi dei propri lavoratori dipendenti presso SM diversi, effettuati su richiesta dell’impresa utilizzatrice.
Triangolazioni dei distacchi a catena in entrata o in uscita
Per una migliore comprensione della casistica oggetto dell’intervento normativo, nella circolare Inl si indica schematicamente quanto segue.
Distacco a catena in entrata (ex art. 1, comma 2-bis, primo periodo):
- primo anello della catena -> il lavoratore è distaccato da una agenzia di somministrazione (impresa A) ad una impresa utilizzatrice (impresa B) aventi sede in uno stesso Stato membro o in Stati membri diversi, in ogni caso differenti dall’Italia;
- secondo anello della catena -> il lavoratore è inviato in Italia in virtù di un rapporto commerciale intercorrente tra l’impresa utilizzatrice straniera (B) e una impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede in Italia (impresa destinataria C): tale rapporto commerciale non può consistere a sua volta in una somministrazione di lavoratori, ma può integrare un contratto di appalto o un distacco infragruppo o presso filiale dell’impresa utilizzatrice (B) avente sede in Italia.
Distacco a catena in uscita (ex art. 1, comma 2-bis, secondo periodo):
- primo anello della catena -> il distacco del lavoratore in Italia avviene in esecuzione di una prestazione di servizi di somministrazione tra una agenzia di somministrazione distaccante (impresa A) con sede in uno SM diverso dall’Italia e una impresa utilizzatrice (impresa B) avente sede in Italia;
- secondo anello della catena -> l’impresa utilizzatrice avente sede in Italia (impresa B) invia il lavoratore distaccato presso un’altra impresa avente sede in altro SM (impresa destinataria C) in ragione di un rapporto commerciale diverso dalla somministrazione di manodopera, ad es. appalto o distacco infragruppo.
Somministrazione, obblighi amministrativi di comunicazione
L’invio in Italia del lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis primo periodo, deve essere comunicato dall’agenzia di somministrazione straniera entro le ore 24 del giorno antecedente l’invio mediante l’utilizzo del Modello UNI – Distacco UE, disponibile sulla piattaforma dedicata.
Distacco Transnazionale lavoratori in Italia CO Preventiva – Modello UNI_Distacco_UE
L’Inl informa che con D.M. 6 agosto 2021, attualmente all’esame degli organi di controllo, è stato approvato il nuovo modello di comunicazione che entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del D.M. nella sezione “pubblicità legale” del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (si segnala che il testo del D.M. risulta già consultabile al seguente link https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/comunicazione-preventiva-e-distacco-di-lunga-durata-online-il-decreto-ministeriale-170-del-6-agosto-2021.aspx/).

