L’Inail pubblica le Faq tecniche, aggiornate al 14 ottobre 2021, sulle richieste della riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione anno 2022, ex articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
Il beneficio consiste in uno sconto sul tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Gli interventi che danno diritto alla riduzione sono quelli che l’azienda ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.
Quindi, entro il 28 febbraio 2022 dovrà essere inviato il Modello OT23 Anno 2022 (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), relativo agli interventi effettuati entro il 2021.
L’OT23 è trasmesso esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione “Servizi Online” del sito Inail, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
Tra le Faq tecniche quelle sulla micro-formazione
I mini video formativi non possono essere riprodotti sugli smartphone/cellulari di proprietà dei singoli lavoratori.
I chiarimenti sull’Intervento D-3 (micro-formazione come rinforzo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro):
1. Per micro-formazione si intende l’erogazione di contenuti formativi attraverso video della durata di pochi minuti resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. La modalità di realizzazione dell’intervento da parte dell’azienda deve dimostrare un suo impegno nel mantenere il livello di conoscenze acquisito dai lavoratori durante i corsi di formazione svolti nell’anno 2021 o nel 2020 e di avere in tal modo effettuato un intervento migliorativo oltre quanto richiesto dalla normativa vigente.
2. L’intervento fa esplicito riferimento ai lavoratori. Anche se non è stabilito un numero minimo di lavoratori, la micro-formazione per sua natura e scopo deve essere erogata diffusamente e coinvolgere quindi una quota significativa di dipendenti, al fine di ottenere un miglioramento nelle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Tale condizione non risulta soddisfatta nel caso in cui sia destinatario della micro-formazione un solo lavoratore.
3. Tutti i supporti necessari alla micro-formazione, inclusi smartphone/cellulari, devono essere messi a disposizione dall’azienda.
4. La micro-formazione è finalizzata a richiamare e rinforzare i contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell’anno precedente. Pertanto, l’intervento formativo di aula in presenza di un docente rappresenta una modalità formativa tradizionale che non risponde ai requisiti e alle finalità dell’intervento D-3.
5. L’erogazione di corsi tramite modalità “a distanza”, ossia tramite l’utilizzo di piattaforme informatiche che evitino la compresenza di docenti e discenti nel medesimo ambiente, è ammessa laddove i corsi non prevedano addestramento pratico. In tal senso, la formazione a distanza può essere ritenuta idonea per l’attuazione degli interventi C-5.1, C-5.2, D-1, D-2, D-3, F-5. Viceversa, la formazione a distanza non può essere ritenuta idonea per l’attuazione degli interventi A-1.4, A-5.1, B-1, C-4.1, C-4.4, F-2.
Sitografia
www.inail.it

